Credito di Imposta

Credito di Imposta

Credito di Imposta per Ricerca Sviluppo ed Innovazione per il 2021 e 2022

La legge di bilancio 2021[1] ha prorogato fino al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca sviluppo innovazione e design [2] introducendo alcune modifiche. In particolare, la normativa è prorogata nelle forma attuale con potenziamento delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta.

 

Beneficiari

Tutte le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), a prescindere dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.

 

Misura dell'agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili (ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico), il credito d’imposta spetta - ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno:​

  • in misura apri al 20% della relativa base di calcolo

  • nel limite massimo di 4 milioni di euro

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro

Per le attività di design e ideazione estetica [3], il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro

 

 

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24
  • in tre quote annuali di pari importo
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione
  • subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti

Spese ammissibili

a) Spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Nel caso si tratti di laureati o dottori di ricerca di età inferiore a 35 anni, al primo impiego, assunti a tempo indeterminato ed e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo (in strutture situate all’interno dello Stato), i rispettivi costi concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare

b) Spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (inclusi canoni di locazione e quote di ammortamento), con limite massimo del 30% delle spese di personale di cui al punto precedente

c) Spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso i commissionari siano Università o Enti di Ricerca italiani  e start up innovative [4],, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare

d) Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali (solo per l’attività di ricerca e sviluppo) relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000€ e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo

 

 

Note

(1) Articolo 1, comma 1064, lettere a)-h), L. 178/2020

(2) Articolo 1, commi 198- 209, L. 160/2019

(3) Concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale 

(4) Articolo 38 comma 4 Legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del decreto-legge n. 34-2020

Ulteriore condizione è che l’acquisizione (anche in licenza) non avvenga da terzi residenti o localizzati nello Stato, oppure da società appartenenti allo stesso gruppo dell’acquirente;

e) Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c);

f) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale ammissibili / spese per contratti con commissionari

Il credito va calcolato in base al totale delle spese nel periodo d’imposta di riferimento, Sono inoltre previste maggiorazioni di credito nel caso di assunzione a tempo indeterminato di laureati e dottori di ricerca, o per contratti di ricerca stipulati con le Università.

La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Adempimenti

  • Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico – obbligo non dirimente
  • Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (con recupero in credito di imposta delle spese fino a 5.000 euro per le imprese non obbligate alla revisione legale)
  • Redazione e conservazione di una relazione tecnica asseverata (l’obbligo della asseverazione è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2021) che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. tale relazione, come disposto dal comma 206 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, deve essere conservata e controfirmata dal rappresentante legale dell’azienda

 

Per un riferimento completo e per il dettaglio della normativa si rimanda alla pagina ufficiale del sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Si raccomanda in ogni caso di fare riferimento a un consulente specializzato per avvalersi del credito di imposta descritto.