Glossario
I diritti di proprietà industriale
- marchi ed altri segni distintivi
- indicazioni geografiche
- denominazioni di origine
- disegni e modelli
- invenzioni
- modelli di utilità
- topografie dei prodotti a semiconduttori
- informazioni aziendali riservate
- nuove varietà vegetali
I titoli di proprietà industriale
I titoli di proprietà industriale sorgono a seguito di:
- brevettazione
- registrazione
- Sono oggetto di brevettazione:
- le invenzioni,
- i modelli di utilità,
- le nuove varietà vegetali.
- Sono oggetto di registrazione:
- i marchi,
- i disegni e modelli,
- le topografie dei prodotti a semiconduttori.
I segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge.
I segni distintivi: marchio, ditta, insegna
I segni distintivi hanno la funzione di favorire e incrementare la clientela consentendo di identificare l'imprenditore distinguendolo da altri
L'insegna individua i locali ove viene esercitata l'impresa.
La ditta ha come termine di riferimento la persona dell'imprenditore.
Il marchio distingue i beni o i servizi prodotti.
Possono essere registrati come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi
d) i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (marchi di forma)
La volgarizzazione del marchio
La volgarizzazione del marchio è una causa di decadenza del diritto di sfruttamento in esclusiva di un marchio registrato causato dalla perdita da parte del segno, in ragione del comportamento tenuto dal titolare in occasione dell'uso del marchio, del requisito della distintività, cosicchè il marchio viene percepito dal pubblico come la denominazione generica del prodotto o del servizio per cui era stato originariamente registrato.
Il marchio collettivo
Si parla di marchio collettivo tutte le volte in cui la registrazione viene fatta da un organismo portatore di un interesse comune a più imprenditori, di norma concorrenti tra loro, ma che intendono garantire al pubblico la qualità, la natura e l'origine geografica dei loro prodotti.
La domanda di registrazione viene effettuata da un organismo, spesso un consorzio, che ne diventa il titolare e che si fa garante del rispetto di un disciplinare di produzione da parte delle imprese dallo stesso autorizzate ad utilizzare il marchio collettivo.
Questo tipo di marchio si distingue per il fatto che può consistere anche in una denominazione geografica, normalmente collegata al territorio da cui provengono i prodotti contrassegnati dal marchio, ma che non impedisce ai terzi sprovvisti dell'autorizzazione d'uso da parte del titolare della registrazione di impiegarlo nel commercio quale mera indicazione di provenienza.
Le indicazioni geografiche
Le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località.
Esse sono protette quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione e caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
Fatta salva la disciplina della concorrenza sleale, le convenzioni internazionali in materia, i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede,è vietato l'utilizzo di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, , quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.
Disegni e modelli ornamentali
Sono modelli o disegni registrabili i prodotti industriali o artigianali bidimensionali o tridimensionali e i loro componenti visibili, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
La gamma dei prodotti registrabili è di fatto molto vasta. Tra l'altro sono registrabili disegni figurativi applicabili a prodotti a scopo di abbellimento, decorazione o caratterizzazione.
Non è consentita la registrazione di quelle caratteristiche di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire la connessione o l'incorporazione con un altro prodotto, né quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
Il modello di utilità
Il modello di utilità consiste in un trovato che fornisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti.
Sono modelli proteggibili le nuove conformazioni di prodotti atte a fornire particolare comodità di applicazione o di impiego a macchine, loro parti, utensili, oggetti di uso in genere.
I modelli di utilità devono rispondere ai requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale previsti per i brevetti di invenzione, ma ad un livello più limitato. Non sono proteggibili come modello i procedimenti di produzione, i ritrovati chimici, i circuiti elettrici/elettronici.
Prodotti a semiconduttori e topografia di un prodotto a semiconduttori
E' un prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio che:
a) consiste in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;
b) contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
c) è destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.
La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:
a) che rappresenta lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;
b) se nella serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.
Sono protette le topografie che scaturiscono da uno sforzo intellettuale creativo dell'autore, vale a dire a condizione che non siano comuni o familiari nell'ambito industriale.
La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.
Il diritto di esclusiva spettante all'autore ed ai di lui aventi causa sulle topografie che presentano i presupposti di proteggibilità consiste nella facoltà di:
a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, parzialmente o integralmente, la topografia;
b) sfruttare commercialmente la topografia o un prodotto a semiconduttori in cui la topografia sia fissata.
Le informazioni aziendali riservate
Sono informazioni aziendali l'insieme di conoscenze che formano il patrimonio di know-how specifico dell'imprenditore, anche se non consistano in ritrovati contrassegnati da requisiti di brevettabilità o di altra tutela sono le cd. informazioni aziendali.
Le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, sono tutelabili se:
a) segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) hanno un valore economico proprio in quanto segrete;
c) sono sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Nuove varietà vegetali
La nuova varietà vegetale è una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.
I caratteri che permettono di definire e distinguere una nuova varietà vegetale possono essere di natura
morfologica o fisiologica; in ogni caso devono poter essere descritti o riconosciuti con precisione.
Per essere brevettabile una nuova varietà deve comunque avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere nuova: non deve essere stata mai commercializzata, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione o il prodotto di raccolta della varietà non deve aver formato oggetto di atti commerciali entro i seguenti termini prima della presentazione della domanda di privativa:
- in Italia: 1 anno
- in qualsiasi altro stato: 6 anni per le varietà a fusto legnoso, 4 anni per tutte le altre varietà
- deve essere distinta da ogni altra varietà vegetale che risulti notoriamente conosciuta alla data in cui la protezione è richiesta.
- deve essere omogenea: deve conservare i tratti che la caratterizzano nelle diverse coltivazioni
- deve essere stabile: deve mantenere le sue caratteristiche nelle successive riproduzioni.
Non si possono invece proteggere, in base alla normativa, i procedimenti per l'ottenimento di nuove varietà vegetali anche se descritti nella domanda di brevetto; tuttavia detti procedimenti, purché di natura non essenzialmente biologica, possono costituire oggetto di separate domande di brevetto per invenzione industriale da depositarsi analogamente a quanto avviene per le invenzioni industriali.
Predivulgazione
La predivulgazione consiste nel rendere accessibile al pubblico l'invenzione in data anteriore al deposito della domanda di brevetto; non si considera divulgazione idonea a produrre questo effetto una comunicazione incompleta o destinata a persone inesperte o incompetenti; la comunicazione deve essere tale da consentire ad un esperto del ramo l'attuazione dell'invenzione; non costituisce divulgazione neanche la comunicazione ad un numero determinato di persone legate all'avente diritto da un rapporto di collaborazione o di subordinazione e tenute all'obbligo del segreto.
Invenzione
L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, adatta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. per essere brevettabile, l'invenzione deve avere i seguenti requisiti:
- novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
- attività inventiva: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nella caso di modello di utilità, dalla "particolare efficacia o comodità di applicazione" e, nel caso di modello ornamentale, dallo "speciale ornamento";
- applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
- liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.
Non sono considerate invenzioni:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
Tutela del software
Il software può essere tutelato tramite brevetto quando contiene uno o più algoritmi innovativi dal punto di vista tecnico. Sono software brevettabili, ad esempio, quelli relativi alla compressione dei dati, all'accelerazione video, al calcolo di parametri operativi.
Per brevettare un software non è necessario fornire le linee di codice, mentre occorre descrivere dettagliatamente gli algoritmi innovativi e la loro interazione con il software, in particolare attraverso un documento contenente, ad esempio:
- metalinguaggi
- diagrammi di flusso
- schemi a blocchi dei sistemi hardware e software utilizzati.
In ogni caso, per poter essere brevettato, il software deve soddisfare anche i normali requisiti di brevettabilità di tutte invenzioni, in particolare la novità e l'attività inventiva.
Icone, caratteri e simboli grafici possono anche essere tutelati mediante registrazione di design, purché soddisfino sempre i normali requisiti di registrazione.
L'autore di software può tutelare i propri diritti in base alla legge sul diritto d'autore. Il software può inoltre essere depositato presso un apposito registro.
La tutela del diritto d'autore è relativa al codice sorgente del programma e al materiale preparatorio per la sua progettazione, purché rispondenti ai requisiti di originalità e carattere creativo.
I diritti sul software rimangono di proprietà dell'autore del software originale anche in caso di modifiche da parte di terzi, laddove le modifiche non interessino gli aspetti innovativi ma riguardino esclusivamente parti accessorie del programma.
Tuttavia, se il programma risolve un particolare problema tecnico in modo innovativo producendo un effetto tecnico sostanziale, è anche possibile depositare una domanda di brevetto per software (ad esempio come espressione di un procedimento industriale), a prescindere dal linguaggio di programmazione.
Brevetto
Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto o un sistema sul territorio dello stato in cui viene richiesto.
E' lo strumento giuridico con il quale viene conferito a chi ha realizzato un'invenzione il monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione, consistente nel diritto di escludere i terzi dall'attuarla e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge.
Concretamente il brevetto è un documento tecnico-legale costituito da: una relazione tecnica contenente una descrizione dettagliata dell'invenzione e da rivendicazioni che definiscono gli aspetti dell'invenzione per i quali si richiede protezione e che rendono l'invenzione attuabile da parte di terzi.
Anteriorità distruttive
Si parla di anteriorità distruttive della novità di un brevetto quando, alla data in cui la domanda di brevetto viene depositata, sia già stata pubblicata, in Italia o all'estero e per la medesima invenzione, una domanda di brevetto coincidente.
Se in teoria non costituiscono anteriorità le domande di brevetto non ancora pubblicate (l'inventore non avrebbe potuto conoscere l'idea altrui), l'esigenza di non concedere due diritti di sfruttamento esclusivo sulla medesima invenzione impone di considerare anteriorità anche le domande non ancora pubblicate di brevetti italiani, brevetti europei o brevetti internazionali che comprendono l'Italia.
L'uso che altri abbia già fatto dell'invenzione al momento del deposito della domanda costituisce un'anteriorità ostativa della concessione di un brevetto: si tratta del preuso dell'invenzione, che impedisce la brevettazione dell'invenzione solo nella misura in cui l'abbia resa conoscibile alla collettività.
Licenza di brevetto
Con il contratto di licenza di brevetto,il licenziante concede al licenziatario il diritto di godimento temporaneo del brevetto, conservandone la titolarità. Si distinguono, di norma, le seguenti possibilità di concessione di licenza:
- licenza di fabbricazione e di vendita;
- licenza di fabbricazione;
- licenza di vendita.
Per ognuno di questi casi la licenza potrà essere esclusiva o non esclusiva, concessa per tutto il territorio dello Stato o limitata ad una parte di esso.
Il corrispettivo è fissato in una somma a forfait o, più frequentemente, in pagamenti periodici (canoni o royalties) il cui ammontare viene di solito determinato in termini di percentuale rispetto a diverse variabili (fatturato, vendite nette, ecc.).
Cessione del brevetto
Sia il brevetto sia la domanda di brevetto possono essere ceduti a terzi.
In questi casi, il titolare (cedente) si spoglia del diritto e lo trasferisce in via definitiva ad un altro soggetto (cessionario), generalmente dietro corresponsione di un prezzo.
La cessione può avvenire tramite una vendita, una permuta, una donazione, un conferimento in società e, in genere, tramite qualunque atto capace di produrre effetti traslativi.