Reclutamento del personale


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art. 23, cc. 1 (comma modificato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016) e 2 (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016), d.lgs. n. 33/2013

Procedure selettive per assunzione del personale

  • Anno 2013: csv - pdf
  • Anno 2014: csv - pdf
  • Anno 2015csv - pdf
  • Anno 2016csv - pdf  - tabella ai sensi dell'Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 (come modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016

Revolving doors/pantouflage per attività precedente

La Legge 190/2012 ha introdotto una nuova disciplina delle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, il c.d. pantouflage o revolving doors volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L’art. 53 c. 16-ter del d.lgs. 165/20012, “i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività di ASTER svolta attraverso i medesimi poteri”.

L’art. 21 del d.lgs. 39/20132 estende tale disciplina agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando che “Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al c. 16-ter dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1652, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico”.

Pertanto, come previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - 2016 – 2018, ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno delle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16 - ter del d.lgs. 165/2001, per la stipula di un contratto di lavoro autonomo o subordinato ASTER segnala nella Sezione Società Trasparente la norma che identifica le citate cause e le rende note agli interessati anche nei rispettivi contratti di lavoro autonomo/subordinato.

Inoltre all’atto della stipula del contratto di lavoro il candidato deve fornire ad ASTER la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara sia l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e l’impegno al rispetto del Codice Etico ASTER, sia di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali all’interno dell’Amministrazione di provenienza, di cui Aster sia stata destinataria.

In caso di sussistenza della causa ostativa la Società si astiene dallo stipulare il contratto. Nel caso in cui la Società venga a conoscenza della causa solo successivamente, provvede a risolvere il relativo contratto ed a darne comunicazione al R.P.C.